A chi è rivolto
A definire le condizioni di svantaggio è il decreto ministeriale n. 154/2023, art. 5, c. 3 di attuazione dell’assegno di inclusione.
Si tratta nello specifico, di persone:
- con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- con problematiche legate a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
- vittime di tratta in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
- vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena;
- individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- senza dimora in condizione di povertà;
- neo-maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.