Descrizione

Il rappresentante di lista è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di una lista, un partito, gruppo politico, movimento, candidato che concorrono alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria.
Approfondimenti
In occasione dei referendum, possono nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali delegati di partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale (o che hanno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) e i promotori di ciascuno dei referendum in contemporaneo svolgimento. Qualora, per il medesimo referendum, siano state ammesse dall’Ufficio centrale distinte richieste presentate da più gruppi di promotori, ciascun gruppo di promotori può designare propri rappresentanti presso ogni seggio.
I delegati che provvedono alle designazioni dei rappresentanti di lista devono essere muniti di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare. Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.
Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti indicati dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14
Presso ogni seggio elettorale possono essere designati due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente; può essere nominato anche un solo rappresentante, e uno stesso rappresentante può essere nominato per più seggi contemporaneamente.
Le designazioni possono essere presentate all’Ufficio Elettorale entro giovedì 5 giugno 2025:
tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@cert.comune.bergamo.it , con documentazione firmata digitalmente (firma elettronica qualificata) dai delegati senza necessità di ulteriore autentica della stessa;
- direttamente alla Segreteria generale del Comune, negli orari di apertura, con documentazione cartacea firmata ed autenticata.
La Segreteria generale del Comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio sabato 7 giugno, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o domenica 8 giugno, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. In previsione di questa eventualità, verrà consegnato al presidente di ogni seggio l’elenco dei delegati che possono designare i propri rappresentanti.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, sono tenuti a verificarne la regolarità.
I rappresentanti dei partiti o dei promotori:
- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale;
- possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma: - sulle strisce di chiusura di ogni urna contenente le schede votate; - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio; - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum.
I rappresentanti sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso.
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
I rappresentanti dei partiti o dei promotori – al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.
I rappresentanti non hanno alcun obbligo di presenziare alle operazioni di seggio elettorale e, nel seggio nel quale sono stati nominati, possono accedere e presenziare alle operazioni in qualsiasi momento.
I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti dei partiti o dei promotori che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 2.065,00.